webtax, che succederà se approvata definitivamente?


Recente è stata l’approvazione alla Commissione della Camera della cosiddetta webtax ovvero una sorta di protezionismo sull’acquisto delle opere e dei servizi digitali venduti da operatori extra-nazionali su suolo italiano, ove per suolo si intende il luogo ove viene effettuato l’acquisto.
Il bene si trova ospitato su server non nazionali (parliamo di download di contentuti digitali) ma l’acquisto avviene in Italia; così facendo la tassazione sulla cessione del bene si applica nella nazione da cui origina la cessione e non in quella ove si perfeziona l’acquisto.
In passatto soggetti come Amazon sono stati contestati profondamente per questo comportamento, che aggira pienamente il Fisco del nostro paese – così come quello di altri – permettendo al suddetto fornitore di mantenere prezzi bassi in virtù dell’adozione del regime fiscale a loro più conveniente; una sorta di concorrenza sleale verso i fornitori nazionali.
Premetto che su questo aspetto mi trovo in accordo: non si tratta di libero mercato ma di concorrenza sleale.
Il metodo che il nostro Governo vuole applicare per arginare questa situazione è tuttavia spudoratamente grossolano, al limite dell’ignoranza.
Non si tratta di offesa gratuita quando del risultato dell’analisi dell’impatto che avrà questo emendamento normativo, che ricordiamo essere, nel testo, il seguente:

Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’art. 17 è inserito il seguente art. 17-bis:
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1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi online, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nella pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi si search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche ne caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie inline deve essere effetuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie online esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.

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Erroneamente è stata definita Google Tax ma non si limita a questo.
Pensiamo a tutti i contenuti digitali che, timidamente e solo grazie a massive campagne anti-pirateria, possiamo acquistare online:
– musica, film, video da piattaforme com iTunes;
– ebook, libri digitali da un qualsiasi venditore internazionale;
– siti web, temi per siti e hosting su server non nazionali;
– farsi pubblicità al proprio sito in maniera massiva (perchè il più grande indice e archivio del mondo è di Google);
– apps per il proprio smartphone;

La lista continua chiaramente, queste sono le più eclatanti dalle quali saremo esclusi.

La soluzione è che questi soggetti si aprano la partita IVA italiana e continuino a vendere come hanno sempre fatto: si e no.
Si, perchè sarebbe la strada corretta se si vuol continuare a vendere.
No, perchè non è detto che a questo punto siano ancora interessati a vendere al nostro pubblico e sopratutto a queste condizioni.
Potrebbero anche, per ripicca, attendere qualche mese ad aprire questa partita IVA e nel mentre a lasciarci incazzati nel nostro brodino nazionale per un po.
Infine, per certo, il consumatore apprezzerebbe di certo l’incremento di prezzi di tutti i prodotti affetti, perchè di sicuro il venditore non si accollerà la differenza.
Le medio-piccole realtà aziendali estere invece, rinunceranno proprio al nostro mercato, non ne varebbe la pena.
Così i consumatori italiani, che di soldi in tasca ne hanno sempre meno e che di tasse ne pagano già abbastanza, dovranno più spesso ricorrere alla pirateria. Non è un invito a farlo ma questo accadrà.

Fonte: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012550.pdf

3 commenti

  1. Il soggetto passivo è l’acquirente (privato o azienda che sia), mentre il soggetto attivo è il beneficiario di un pagamento; il soggetto attivo emette ugualmente o fattura o ricevuta fiscale mentre il soggetto passivo nel caso di un privato non può applicare deduzione d’imposta. Questo avviene regolarmente ed attualmente per tutti gli acquisti effettuati sia su suolo nazionale sia all’estero; questa legge andrebbe a impedire l’acquisto di beni e servizi digitali qualora non vi sia una posizione IVA italiana da parte del soggetto attivo.

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  2. Ma questa proposta di legge riguarda i soggetti passivi (aziende): cosa c entra ora la possibilità di fruizione di contenuti digitali da parte dei privati? A loro non cambia nulla

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