In questi giorni mi sono dedicato prevalentemente ad approfondire le eventuali conseguenze dell’approvazione dell’emendamento 17-bis noto anche come webtax tuttavia vi sono altre questioni che modificheranno non solo il nostro comportamento sul Web (o almeno dovrebbero farlo per rimanere nella legalità) quanto anche la percezione di una pesante mano regolatoria sulla vita digitale dei cittadini italiani.
E’ stato difatti approvato da AGCom il regolamento per la tutela del diritto d’autore online; per chi si è perso la polemica dei mesi passati, vediamo di spiegare di cosa si tratta.
Innanzitutto il testo originale di tale regolamento è consultabile qui direttamente dal sito di AGCom: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=12173
Tale normativa è stata pensata per snellire le procedure di controllo, verifica e rimozione di contenuti da siti web e collegamenti, con indicate le modalità operative da seguire e con i rispettivi soggetti che hanno obbligo di intervenire a tale rimozione.
Tutte le procedure che garantiscono uno snellimento burocratico meriterebbero idealmente il plauso sia degli addetti ai lavori sia dei cittadini che quotidianamente fruiscono dei servizi del web, tuttavia, e purtroppo, si rimane – qui come in altri casi – nel campo dell’ideale.
Queste integrazioni ad un precedente D.L., ora approvate ricordiamo – e che andranno in vigore effettivo il 31 marzo 2014, estromettono l’Autorità Giudiziaria, assegnando al Garante pieni poteri decisionali sui modi e sui tempi molto molto ristretti, sopratutto per presentare eventuali ricorsi e tutelarsi nonché per agire sui contenuti sospetti, da parte degli Operatori.
Questo regolamento altresì non ha limiti di estensione e va a comprendere qualsiasi sito web o portale – pensiamo subito al diffuso Facebook o all’altrettanto utilizzato YouTube – è di tipo omni-comprensivo, indi non solo rivolto all’impedimento della pirateria ma anche alla tutela di tutti i contenuti coperti da diritto d’autore, nella forma di opera digitale ovvero “un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore”.
Nel testo finale è stata rimossa la parte controversa che imponeva il distacco del sito dalla rete mentre rimane l’obbligo per il proprietario del sito che ospita tali contenuti alla loro rimozione entro 3 giorni; se questo non accade vengono chiamati direttamente in causa il gestore dell’hosting financo l’Internet Service Provider, ovvero tutta la filiera che permette al sito di essere pubblicato su internet; il tutto in tempi estremamente stretti.
Per esperienza ed operando da anni in questo settore immagino perfettamente ( e temo) i problemi che questo regolamento andrà a generare quando applicato, sopratutto ai professionisti del web.
I tempi di svolgimento di tutta l’azione regolatoria sono davvero stretti ed i medesimi provider se non ottemperano si espongono a sanzioni fino a 250 mila euro.
