Analizziamo i dettagli della webtax – parte 1


Per comprendere adeguatamente l’impatto che potrebbe avere se approvata, dato che da alcuni giorni si stanno creando sempre più allarmismi, è necessario fare il punto su alcuni dettagli, anche linguistici, per comprendere il significato del testo; oggi trattiamo di questo nella fattispecie:

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie inline deve essere effetuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie online esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.

Presa così questa frase si pone ad alcune interpretazioni, come purtroppo ormai consuetudine italiana, quella del dover interpretare le leggi.
Leggendo tuttavia il documento della Proposta di Legge si colgono maggiori dettagli, ovvero:
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Estratto da: Proposta di Legge d’iniziativa dei Deputati, di cui Introduzione dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica.

Inizialmente si ipotizzava che tale codifica potesse essere basata, sia per le imprese che per i consumatori, sul codice fiscale, già utilizzato dal sistema bancario per gli adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio. Successivamente, anche per servirsi di un codice che potesse essere condiviso e diffuso a livello di Unione europea, si è sponsorizzata l’ado- zione del VAT code UE, corrispondente per l’Italia al numero di partita IVA con il suffisso IT.
L’inserimento obbligatorio di tale codifica nei pagamenti tra imprese è stato richiesto anche nell’ambito dei lavori del
Piano nazionale di migrazione all’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e sui tavoli di regolamentazione e normazione tecnica europei, nei quali sono stati disegnati i nuovi strumenti di pagamento della SEPA, la cui adozione diventerà obbliga- toria dal prossimo 1o febbraio 2014 per effetto delle previsioni del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012.
L’estensione di tale codifica anche alle transazioni nelle quali la controparte è un privato cerca, quindi, di restringere ulte- riormente le possibilità di evasione possibili.
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Questo estratto di testo porta all’evidenza molte più informazioni, non dettagliate nel testo della Proposta di legge stessa di cui il paragrafo (3) siamo ad analizzare.
Parla innanzitutto della direzione di migrazione verso il SEPA ovvero il Single euro payments area cioè – tratto da fonte WikiPedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Area_unica_dei_pagamenti_in_euro):
un’area in cui cittadini europei, imprese e pubbliche amministrazioni effettuano operazioni di pagamento in euro verso un altro conto, potendo contare su sistemi armonizzati per le caratteristiche degli strumenti, gli standard, le infrastrutture e i costi.
L’opportunità riguarda strumenti di pagamento elettronici quali: bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento. Con la SEPA non c’è differenza tra un bonifico tra Roma e Milano e uno tra Roma e Lisbona. Domiciliare una bolletta presso un conto aperto in una banca a Francoforte equivale a domiciliarlo sul proprio conto in Italia. Ad esempio un cittadino europeo che risiede in un Paese può gestire i suoi pagamenti da un conto acceso presso una banca fuori dal suo paese; una multinazionale può pagare lo stipendio dei dipendenti in Europa accentrando la tesoreria in un Paese; un ente previdenziale può pagare le pensioni nei Paesi SEPA a partire da un solo conto.*

Leggendo ora con attenzione – linguistica – la parte del paragrafo (3) recante:
<esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazione>
dobbiamo intendere quell’ “ovvero” come una inclusione, indi comprendente anche le transazioni a mezzo carta di credito o altri sistemi di pagamento online con tracciabilità (tra questi il più noto ed utilizzato è PayPal).

Questo tuttavia risolve il problema per le aziende fornitrici e gli acquirenti partecipanti la Comunità Europea, MA rimane, purtroppo, l’esclusione del resto del Mondo.

Bisogna ora analizzare il rapporto tra il SEPA e gli scambi finanziari col resto del mondo, per capire se sono armonizzati. Se così fosse, allora potremmo dire che questa Proposta di Legge contiene in sé già i semi per essere scavalcata, contiene la gabola per aggirarla in quanto, in effetti, è TOTALMENTE INCONSISTENTE, essendoci già appunto un Testo Europeo che tratta in maniera unica ed esaustiva degli scambi commerciali.

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